Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta ad impegnare il Parlamento italiano a prendere in considerazione la situazione in cui versano i reduci di guerra che soffrono di gravi invalidità: abbiamo conosciuto, in questi anni, molti periodi di congiuntura che hanno messo a dura prova l'economia del Paese e che, spesso, ci hanno impedito di affrontare con l'attenzione necessaria una revisione globale e definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra.
      Oggi, di fatto, l'analisi della materia impone di immaginare non un adeguamento ma la sua revisione, e anche la correzione di alcuni errori d'impostazione finora commessi, per evitare che, dopo sessanta anni dalla fine della guerra, si debba ancora rispondere in modo precario alle pressanti e legittime richieste degli invalidi più gravemente colpiti.
      Nell'esame del provvedimento non potremo non avviare una seria riflessione e porci delle domande sul come, e in quale misura, il Paese ha fin qui provveduto a lenire le conseguenze della guerra, almeno per quanto attiene al risarcimento dei danni fisici e morali degli invalidi di guerra. Per questo, nella presente proposta di legge sono contenute specifiche disposizioni che interessano anche i superstiti dell'invalido, affinché si possa provvedere a lenire le conseguenze della guerra anche rispetto a quanti hanno primariamente assunto il carico dell'assistenza del reduce che ha subito mutilazioni e conseguenti invalidità.
      Pertanto, proprio ai maggiormente colpiti la presente proposta si rivolge con l'aumento percentuale di talune voci del loro trattamento pensionistico e con l'introduzione di una più favorevole valutazione del risarcimento dovuto in relazione alla gravità di talune invalidità e per gli effetti da esse derivanti. Inoltre, come riflesso, essa mira a migliorare il trattamento riservato

 

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alle vedove e agli orfani dei caduti e dei grandi invalidi.
      Nel merito della proposta in esame, si rileva, poi, lo sforzo di contenere i miglioramenti economici, in considerazione della situazione economica in cui versa il Paese - miglioramenti che, di certo, non tengono conto del perduto potere d'acquisto intervenuto in venticinque anni dall'ultimo provvedimento legislativo emanato in materia - ma che, tuttavia, non può ignorare le esigenze di una benemerita categoria e, soprattutto, quelle di un centinaio circa di pluriminorati, i quali vivono le drammatiche conseguenze che la cecità comporta quando è accompagnata dalla mancanza degli arti superiori, dalla sordità o dalla mancanza di un arto; situazioni, quelle ora elencate, che solo simbolicamente sono state rivalutate dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.
      Esaminiamo, dunque, articolo per articolo, i contenuti della presente proposta di legge.
      Con l'articolo 1, si prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un aumento del 20 per cento dell'assegno di superinvalidità, riservato ai soli grandi invalidi. Si tratta di un assegno di cui fruivano, al 31 dicembre 2005, 7.000 soggetti circa, ovvero i colpiti da cecità, amputazione dei quattro arti, tetraplegia, e via via fino alla sordità bilaterale assoluta.
      Con l'articolo 2, si propone un aumento del 20 per cento dell'assegno per cumulo d'infermità di cui fruivano, al 31 dicembre 2005, circa 3.000 grandi invalidi, assegno dovuto per la coesistenza di una o più invalidità aggiuntive a quella principale.
      Con l'articolo 3, s'intende novellare l'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, per dare a categorie bisognose di una particolare e continua assistenza, segnate dalla coesistenza delle più gravi infermità, un più equo risarcimento degli indescrivibili disagi da essi quotidianamente vissuti. Stiamo parlando di uomini colpiti da due o più gravissime superinvalidità: ciechi amputati degli arti superiori, ciechi amputati degli arti inferiori, ciechi amputati dei quattro arti, ciechi monoamputati. Ve n'è quanto basta per intuire, una volta posti di fronte a situazioni così drammatiche, di totale perdita persino della più elementare autosufficienza, come sia nostro dovere provvedere nel modo e nella misura tali da permettere, nei confronti dei più gravi, la diuturna presenza al loro fianco di almeno quattro persone che si avvicendino fino a coprire le ventiquattro ore del giorno: si dovrà trattare ovviamente di persone scelte e retribuite dall'invalido stesso, vista la delicatezza del rapporto che deve tra loro instaurarsi. Si tratta di circa 130 pluriminorati.
      Con l'articolo 4, si prevede che al decesso della vedova del grande invalido l'assegno supplementare, dalla stessa fruito in vita, sia esteso in favore degli orfani minorenni, degli orfani totalmente inabili e degli orfani maggiorenni, purché frequentino l'università o istituti equiparati.
      Con l'articolo 5, al fine di sollevare la famiglia del grande invalido dal disagio economico in cui viene a trovarsi improvvisamente al suo venir meno, si prevede la corresponsione, in favore del coniuge superstite o, in sua assenza, in favore degli orfani, come richiamati dal precedente articolo 4, di una annualità del trattamento complessivo percepito in vita dal dante causa, decurtato dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.
      Con l'articolo 6, si istituisce un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo, purché vicariante, percepito in vita dal grande invalido, in favore del coniuge superstite o degli orfani, quale riconoscimento della maggiore assistenza prestata al dante causa. Trattasi di mutilazioni ed infermità definite vicarianti in quanto lesive della già scarsa autonomia della persona affetta da cecità bilaterale assoluta (ad esempio la sordità, l'amputazione di arti superiori o inferiori ed altre diverse mutilazioni).
      L'articolo 7 riconosce, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente, che dimostri di aver provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido, il trattamento di reversibilità.
 

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Tanto si propone come atto di doverosa riconoscenza nei confronti di chi ha, a questo fine, dedicato almeno cinque anni della propria esistenza per puro spirito di solidarietà.
      Con l'articolo 8, si estendono i miglioramenti economici, di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai grandi invalidi per servizio, come previsto dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13. Tanto appare necessario onde evitare interpretazioni riduttive della citata legge.
      Con l'articolo 9, si valuta in 36 milioni di euro l'onere finanziario della presente proposta di legge, per ciascuno degli anni 2007-2009. In merito, va sottolineato che, stante l'età dei destinatari del provvedimento in parola, la cui diminuzione si aggira intorno al 16 per cento annuo, l'onere sopra indicato è soggetto ad una inevitabile riduzione.
      Onorevoli Colleghi, in chiusura della presente relazione colgo l'occasione per formulare l'auspicio che l'approvazione della presente proposta di legge possa costituire un significativo segno di solidarietà e di rispetto delle esigenze di coloro che, a causa della guerra, hanno subìto le mutilazioni e le invalidità più gravi e penalizzanti.
 

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